Art. 1.

      1. È istituita la «Giornata nazionale del Braille», da celebrarsi annualmente il giorno 21 del mese di febbraio, quale momento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti delle persone non vedenti.
      2. La ricorrenza è considerata solennità civile e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.